Il 1° febbraio 2026 entrerà in vigore il decreto 24 novembre 2025, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi, servizi di manutenzione, esecuzione di lavori, includendo interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento, di cui all’allegato 1.
Le disposizioni di cui all’allegato 1 si applicano a tutti i contratti pubblici, aventi per oggetto servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.
L’ambito di applicazione non è dunque limitato ai lavori inerenti edifici (tra questi sono inclusi i fabbricati viaggiatori o stazioni), ma è esteso ai lavori e servizi per qualsiasi tipo di manufatto o opera nelle more della pubblicazione di eventuali CAM per specifiche tipologie di opere o manufatti. Ad esempio, per le infrastrutture stradali, si devono applicare i CAM adottati con D.M. 5 agosto 2024, recante “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024, ponendo sempre attenzione ad applicare l’ultima versione vigente, in caso di decreti correttivi o di aggiornamento.
Per gli interventi edilizi che non riguardano l’opera nella sua interezza ma parte di essa, i CAM si applicano limitatamente alla porzione oggetto di intervento.
I CAM si applicano anche agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare.
Nel caso di strumenti aggregati senza previa identificazione delle stazioni appaltanti aderenti, la centrale di committenza o il soggetto aggregatore indica nella documentazione di gara i CAM applicabili all’oggetto dell’affidamento nonché le modalità di applicazione.
Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi che richiedono l’identificazione degli immobili e degli interventi trovano applicazione in sede di esecuzione del singolo contratto attuativo, secondo le modalità previste dalla centrale di committenza o dal soggetto aggregatore nella documentazione di gara in conformità al decreto.
Riferimento: decreto 24 novembre 2025
Questo articolo Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia: in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto è stato pubblicato su CNA.




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