La Commissione Europea ha comunicato l’adozione dell’atto delegato sulle deroghe al divieto di distruzione dei beni di consumo invenduto, in applicazione dal 19 luglio 2026, e l’atto di implementazione che reca il format per la divulgazione delle informazioni sui beni di consumo invenduti, in applicazione 12 mesi dopo l’entrata in vigore.
Poiché le nostre imprese sono in gran parte micro e piccole, CNA Federmoda fornisce una serie di chiarimenti su quali obblighi si applicano e quali no, con un focus sulle misure di “prevenzione della distruzione” che riguardano tutti gli operatori, indipendentemente dalla dimensione.
Obblighi che NON si applicano a micro e piccole imprese
Divieto di distruzione degli invenduti (Art. 25 ESPR). Il divieto di distruzione dei prodotti di consumo si applicherà due anni dopo l’entrata in vigore per le grandi imprese e sei anni dopo l’entrata in vigore per le medie imprese.
Il divieto NON si applica alle micro e piccole imprese;
L’obbligo di trasparenza (Art. 24 ESPR) per chi si disfa dei beni invenduti è immediatamente applicabile per le grandi imprese e applicabile sei anni dopo l’entrata in vigore per le medie imprese. Le micro e piccole imprese sono esentate.
Per la grande e medio azienda che si disfa di prodotti di consumo invenduti, direttamente o tramite un terzo, l’obbligo riguarda la divulgazione tramite specifico format di:
- numero e peso dei prodotti invenduti smaltiti annualmente per tipo o categoria di prodotto;
- motivi per cui i prodotti sono stati smaltiti;
- percentuale dei prodotti smaltiti, specificando le attività cui sono stati sottoposti: preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero di altro tipo (incluso il recupero energetico) e smaltimento;
- misure adottate e quelle pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti invenduti.
Obbligo che SI applica a micro e piccole imprese
Obbligo generale di “Prevenzione della distruzione” (Art. 23 ESPR). Tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, devono adottare “misure necessarie che ci si può ragionevolmente attendere” per evitare, per quanto possibile, che gli invenduti finiscano distrutti. Non è richiesta alcuna documentazione formale. In concreto, per una micro/piccola impresa ciò può significare:
- Pianificare meglio gli acquisti e le produzioni per evitare eccedenze volontarie o prevedibili;
- Tentare il più possibile la rivendita, il saldo o lo sconto, prima di eliminare un prodotto. Pur non essendoci obbligo di donazione, essa è considerata una pratica “virtuosa”;
- Valutare riparazione, ricondizionamento o riuso prima di decidere che un prodotto è da scartare;
- Gestire con cura i resi e gli invenduti, evitando danni evitabili (es. stoccaggi inadeguati);
- Implementare processi interni che dimostrino buon senso e diligenza, anche semplificati. Ad esempio, adottare una nota e/o una prassi consolidata interna che spieghi quando un articolo viene considerato irrecuperabile.
Questo articolo Da CNA Federmoda una guida sul divieto di distruzione dei beni invenduti è stato pubblicato su CNA.




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